Al Considerando n. 9 del Reg. (UE) n. 1342/2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V , si legge: “Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest’ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 giugno 2015.”
Ancora giugno, ancora nuovi obblighi, ancora rifiuti. Si, proprio così. Perché gli allegati IV e V del Reg. n. 850/04 oggetto della modifica riguardano rispettivamente “Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7” e “Gestione dei rifiuti”. In altre parole, ai sensi del suddetto Reg. , i rifiuti contenenti sostanze ex allegato IV devono essere recuperati o smaltiti conformemente a quanto sancito dalla parte I dell’All. V in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente i POP presenti, per garantire che i rifiuti residui non ne presentino più. Tutto ciò insieme ad alcuni divieti (ad es. il recupero o reimpiego dei POP) e alcune deroghe. Dal 18 giugno quindi, saranno inseriti nell’Allegato IV sia nuovi POP, non contemplati in precedenza, sia nuovi valori limite di concentrazione per POP già in elenco. Tali novità incidono anche sulla classificazione dei rifiuti che contengono le sostanze oggetto degli emendamenti, così come previsto dalla Dir. n. 98/2008CE, e si intersecano con le ultime due disposizioni europee sul tema, che “vedranno la luce” anch’esse a giugno: il Reg. n. 1357/14 e la Dec. 2014/955/CE. Tornando al considerando n.9 viene da chiedersi: le imprese, e specialmente le autorità, sono pronte? (C.Z.)


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