Assistiamo purtroppo in questi giorni a fenomeni atmosferici estremi, frutto anche dei cambiamenti climatici, che imperversano in varie zone del nostro bel Paese, lasciandosi alle spalle danni e tonnellate di rifiuti: mobilia, vestiario, aee, cibo, ecc …

Di norma, in questi casi, intervengono ordinanze regionali di deroga alla raccolta differenziata, ma non bisogna dimenticare quanto stabilisce l’art. 183 del D.L.vo 152/06 nella definizione di “gestione dei rifiuti”: … “non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammiste ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.

Oltre a sottolineare il fatto che la norma non contempla espressamente anche il caso dei terremoti (situazione non remota in Italia), si rimarca che non si applica il concetto di gestione dei rifiuti a tutte quelle attività inerenti ai materiali o sostanze naturali, che derivino però da eventi atmosferici o meteorici – come sta accadendo in questi giorni.
 

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