Con il D.M. 7 agosto 2015 sono state dettate, a livello nazionale, le norme destinate a regolamentare la classificazione dei rifiuti radioattivi, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, D.L.vo 4 marzo 2014, n. 45 (“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”).
L’art. 1 precisa che “La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare è volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l’ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell’impatto sulle generazioni future”. Viene inoltre prescritto che la produzione di rifiuti radioattivi debba essere mantenuta entro il “minimo ragionevolmente praticabile”, e che la relativa gestione debba avvenire in sicurezza a partire dalla generazione fino allo smaltimento.
Nello specifico il D.M. regolamenta la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. L’art. 2, comma 2 specifica che tale classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati: all’atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell’obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti. Il D.M. non si applica invece a taluni rifiuti indicati al comma 5 del medesimo articolo.
L’art. 4 riporta le varie classi di rifiuti radioattivi, che sono suddivisi in:
a) rifiuti radioattivi a vita media molto breve;
b) rifiuti radioattivi di attività molto bassa;
c) rifiuti radioattivi di bassa attività;
d) rifiuti radioattivi di media attività;
e) rifiuti radioattivi di alta attività.
Nell’Allegato I, Tabella 1 del D.M. 7 agosto 2015 sono riportate le modalità di smaltimento per ciascuna delle suddette categorie.
Il D.M. in esame è entrato in vigore in data 20 agosto 2015. (GG)


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