Il D.D.L. “Boschi” (dal nome del Ministro che l’ha voluta) di riforma dell’attuale assetto della Costituzione Italiana contiene talune disposizioni che impattano anche sulla materia ambientale.
Il riferimento è in particolare alle proposte modifiche dell’art. 117 della Costituzione, che contiene il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni. E’ infatti destinata ad essere abolita la c.d. legislazione concorrente, cosicchè la competenza a legiferare in una determinata materia spetterà necessariamente (ed alternativamente) allo Stato o alle Regioni. Per quanto attiene l’ambiente, la riformulata lett. s) del comma 2 di tale articolo attribuisce allo Stato la competenza legislativa su “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo” (la precedente formulazione di tale lettera si riferiva esclusivamente a “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”), residuando alle Regioni soltanto la “disciplina, per quanto di interesse regionale, … della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici”.
Il testo del D.D.L. (Atto Senato n. 1429-B, Atto Camera n. 2613-B) è attualmente alla Camera per il relativo vaglio previo referendum confermativo. (GG)


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