Con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 del 16 novembre 2018 la Commissione UE ha abrogato la decisione 2002/623/CE, contenente le note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati. Precisamente, le note contenute nell’abrogata decisione riguardavano obiettivi, elementi, principi generali e metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. La Commissione ha osservato, infatti, che in documenti orientativi più recenti e dettagliati sulla valutazione del rischio ambientale degli OGM, adottati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dall’Agenzia europea per i medicinali, sono state fornite ampie spiegazioni supplementari sull’attuazione del citato allegato II, con la conseguenza che “la decisione 2002/623/CE ha perso progressivamente il suo valore aggiunto“.

Lo scorso marzo, la direttiva (UE) 2018/350 (dell’8 marzo 2018) ha aggiornato l’allegato II integrando e consolidando gli orientamenti più rigorosi dell’Autorità sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, adottati nell’ottobre 2010, pur tenendo conto del fatto che l’allegato II si applica a tutti gli OGM e non solo alle piante geneticamente modificate, e la decisione 2002/623/CE è servita da base per l’elaborazione degli orientamenti dell’Autorità. Di conseguenza, conclude la Commissione, “le disposizioni dell’allegato II della direttiva 2001/18/CE sono ora più dettagliate e le note orientative contenute nella decisione 2002/623 non sono più necessarie“.

Da qui, l’abrogazione della decisione 2002/623/CE, anche al fine di semplificare e ridurre il numero di documenti orientativi che devono essere presi in considerazione dagli operatori e dalle autorità competenti quando effettuano una valutazione del rischio ambientale.


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