Così hanno statuito i giudici della Commissione tributaria lombarda, nella sentenza n. 5211 del 12 dicembre 2017. Il caso verteva sulla qualificazione dell’attività di commercializzazione dei rottami di vetro, ceduti ad imprese specializzate operanti nel settore del riciclaggio e della riutilizzazione del vetro. L’esistenza di un normale e regolare processo di produzione (provato in giudizio), finalizzato ad ottenere nuovi prodotti da immettere sul mercato per essere venduti, ha portato i giudici ad escludere che tali rottami potessero essere considerati rifiuti. La Commissione ha, in sostanza, applicato il principio di diritto secondo il quale i materiali risultanti da un processo finalizzato inequivocabilmente alla produzione di nuovi prodotti, e, quindi, destinati ad essere riutilizzati nello stesso o in un altro ciclo produttivo, non possono essere classificati come rifiuti. (LM)


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