Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2016 il D.P.C.M. 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”.
Il provvedimento attua l’art. 61, comma 1, del c.d. Collegato Ambientale (L. 221/2015) il quale dispone che siano individuati principi e criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, sul presupposto che si tratta di un fenomeno di grave criticità della gestione, che pregiudica l’equilibrio economico finanziario della stessa e mette a rischio qualità ed erogazione del servizio.
A tal fine l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico è chiamata a definire le direttive in base a quanto disposto dal decreto stesso e a disciplinare le condizioni contrattuali che devono essere previste per la regolazione del rapporto fra gestore e utente.
Tra le utenze morose non disalimentabili sono indicati gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale e le utenze relative ad attività di servizio pubblico (art. 3); tali soggetti dovranno essere individuati dall’ AEEGSI.
È previsto altresì che la sospensione del servizio sia applicata, per le utenze domestiche residenti morose diverse da quelle sopra citate, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall’AEEGSI; per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito (art. 4). (SB)


Condividi: