Con il decreto legislativo 105/2015 l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
 

Il decreto prevede, tra le altre cose, il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero dell’ambiente, in particolare l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta.
 

Su queste basi, il Ministero dell’Ambiente ha reso noto, sul proprio sito, che sono state pubblicate le risposte ai nuovi quesiti relativi all’applicazione del decreto attuativo della SEVESO III. Si tratta di due quesiti le cui risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, sono state elaborate a seguito della riunione del Coordinamento nazionale del 5 luglio 2018.
 

Precisamente, il quesito n. 14/2018 è così formulato:
Lo scenario incidentale rappresentato dal flash-fire non è attualmente considerato come possibile generatore di effetto domino, tramite effetto indiretto, nell’ambito della più estesa procedura di individuazione dei gruppi domino preliminari, tra stabilimenti limitrofi soggetti alla direttiva Seveso. Qualora le aree di danno, generate da uno stabilimento da cui si origina un rilascio di sostanza infiammabile, si sovrapponessero ad uno stabilimento recettore limitrofo, si chiede di conoscere come debba essere analizzato il possibile coinvolgimento dello stabilimento recettore stesso“.
 

Il quesito n. 15/2018, invece, riguarda la “Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D. Lgs. 105/2015“.
 


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