In data 6 luglio 2016 il Senato ha approvato definitivamente il D.D.L. recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (Competitività settore agricolo).
La segnalazione è giustificata, in special modo, dall’art. 41 del provvedimento, collocato nel Titolo V del medesimo (Disposizioni in materia di rifiuti agricoli), che apporta modifiche all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006.
Quest’ultimo riporta un elenco dei casi esclusi dall’ambito di applicazione della Parte IV del T.U.A., inerente alla disciplina della gestione dei rifiuti.
In particolare è prevista la sostituzione della lettera f), il cui nuovo disposto, stando al testo della bozza approvata, è il seguente: f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
La modifica apportata riguarda il tema degli sfalci e delle potature, da tempo oggetto di una dibattuta questione.
Stando al nuovo dettato normativo, i citati residui vegetali, saranno espressamente classificabili come non rifiuti quando provengano “da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” nonché “da attività agricole e agro-industriali”, con una precisazione, dunque, in merito al requisito della provenienza.
In attesa della pubblicazione del provvedimento in G.U. sul sito del Senato è reperibile la bozza provvisoria del testo approvato. (SB)


Condividi: