Nuove regole per i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e per gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
 
Il provvedimento è il Regolamento 2018/213 del 12 febbraio 2018, e le novità riguardano, precisamente, la sostanza comunemente nota come bisfenolo A (BPA), che può migrare nei prodotti alimentari dal materiale o dall’oggetto con cui è in contatto, causando l’esposizione al BPA dei consumatori.
 
Le nuove disposizioni seguono il parere scientifico rilasciato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2014, che ha osservato la necessità di aggiornare, alla luce di nuovi dati, la valutazione dell’esposizione al BPA, per definirne un limite di migrazione specifica (LMS) che sia coerente con la nuova dose giornaliera tollerabile (stabilita, per ora, in via temporanea).
 
Potendo la Commissione adottare misure preventive in relazione all’uso del BPA sulla base del principio di precauzione, che si applica in una situazione d’incertezza sul piano scientifico, anche se il rischio non ha ancora potuto essere pienamente dimostrato, essa ha stabilito che a decorrere dal 6 settembre 2018 la migrazione nei o sui prodotti alimentari di BPA da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti non dovrà superare un limite di migrazione specifica di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg).
 
Viene, poi, vietata la migrazione di tale sostanza per la fabbricazione di tazze o bottiglie in policarbonato destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
 
I materiali e gli oggetti immessi legalmente sul mercato prima di tale data possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.
 
Gli operatori economici dovranno apporre ai materiali e agli oggetti verniciati o rivestiti una dichiarazione scritta di conformità, che riporti le informazioni indicate nell’allegato I al regolamento. Nel caso in cui l’Autorità Competente nazionale ne faccia richiesta, questi dovrà mettere a disposizione, entro dieci giorni, la documentazione giustificativa comprovante la conformità con la dichiarazione (condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi e prove della sicurezza).
 
Viene, poi, contestualmente modificato l’elenco dell’Unione di sostanze autorizzate di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (oggetto di altre recenti modifiche, si veda Imballaggi per alimenti: sicurezza, nuove disposizioni dall’UE).
 
Qui il testo del Regolamento 2018/213.


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