Aggiornamento del c.d. “Testo Unico 81/08”
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile, dal 10/06/2016, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, aggiornato e coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Pubblicata la relazione annuale dell’EU-OSHA
La relazione annuale 2015 dell’EU-OSHA segnala nuovi ed emergenti rischi nell’ambiente di lavoro che incidono sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro: il crowdsourcing, i farmaci che aumentano le prestazioni e la robotica.

D.M. 29 aprile 2016
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze decreta:
Benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all’amianto, ai sensi dell’art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Fonte: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 10-6-2016

Donne: Dpi e indumenti
Un’indagine condotta dalla Cisl Asse del Po (Cremona, Lodi, Mantova), in collaborazione con il dipartimento Salute e sicurezza della Cisl nazionale, su 532 lavoratrici e lavoratori di 11 aziende tra industria alimentare, chimica, gomma plastica e metalmeccanica emerge che solo il 21% dei lavoratori è stato coinvolto nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, casco, guanti, scarpe) e il 20% nella scelta degli indumenti. Il 59% dei lavoratori dichiara di aver ricevuto scarpe e guanti unisex non differenziati per genere tra maschio e femmina, mentre sul fronte degli indumenti da lavoro si registra una distribuzione unisex nell’85% dei casi. Solo il 15% degli intervistati, quindi, ha potuto indossare grembiuli, tute, maglie o giubbotti, adeguati.
Tra i disturbi più frequenti: mal di schiena e mal di piedi, a causa delle scarpe antinfortunistiche.
Gli indumenti più scomodi: pantaloni e maglie essendo taglie da uomini, quindi troppo larghe.

Rumore negli edifici scolastici e degli ambienti comunitari
Il Portale Agenti Fisici ha messo a disposizione un calcolatore on line per la stima del tempo di riverbero in ambienti scolastici e comunitari, al fine di valutare i requisiti acustici prescritti dalla normativa, in linea con le recenti modifiche apportate dal D. Lgs. 14/07/2015 nel capo III art.20 all’art. 28 D. Lgs. 81/08.

Rassegna giurisprudenziale della settimana
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 14/06/2016, n. 24697
Operaio specializzato subiva lesioni personali, con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.
Durante una operazione di manutenzione, impegnato a testare il regolare pensionamento del nastro trasportatore, lavorava in altezza, ma su un piano di calpestio precariamente allestito con tavole, (per la sostituzione di parte del grigliato) cadeva in una delle aperture a causa di spazi pericolosamente vuoti.
Imputazioni: reato di lesioni personali gravi, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (artt. 113, 590 commi 2 e 3 c.p.) per il datore di lavoro e presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato, il dirigente e responsabile dell’impianto di frantumazione, e il lavoratore dipendente responsabile dell’impianto che ha coinvolto l’infortunato e responsabilità amministrativa degli enti anche alle ipotesi di commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p., ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sanzione pecuniaria.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 14/06/2016, n. 24708
Lesioni personali gravissime a seguito di infortunio sul lavoro (paraplegia in soggetto con esiti di frattura dislocazione D10-D11 giudicati guaribili in più di 172 giorni).
Responsabilità dei titolari e soci amministratori dell’azienda agricola per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 10 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e art. 36 quinquies D. Lgs. 626/1994, carenza di misure di protezione e DPI (omettendo la informazione preventiva dei rischi e di fornire al lavoratore le cinture di sicurezza per eseguire lavori a 3,50 metri di altezza dal suolo, senza parapetti e protezioni).
La Corte sottolinea che le macchine e i componenti CE di sicurezza immessi sul mercato, non escludono ulteriori doveri di garanzia a carico del datore di lavoro, ex art. 4, comma 5, lett. b) D. Lgs. 19 settembre 1994, n.626 (ora art. 18, comma 1, lett. z), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori quindi anche la non permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 10/06/2016, n. 24124
Responsabilità per omicidio colposo.
Il procedimento ha coinvolto il datore di lavoro (per la mancata adeguata formazione e informazione dei dipendenti sul rischio specifico, analisi e individuazione di tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e all’esito, redigere e sottoporre i, periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 D. Lgs. 81/2008) e il costruttore (omessa segnalazione del rischio specifico nel manuale di istruzioni).
Ed entrambi gli imputati per omessa predisposizione di adeguate cautele idonee a scongiurare il rischio, considerando il macchinario e delle modalità operative particolarmente pericolose.
L’operaio, infatti, mentre tentava di rimuovere un residuo plastico che ostruiva il camino di degasaggio, veniva colpito violentemente da residui dalla lavorazione durante la pulizia del condotto, provocandone il decesso.
Emergeva una prassi operativa, contraria a regole di prudenza, ma utile perché più veloce per la ripresa del ciclo produttivo.

Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza del 10/06/2016, n. 11981
Applicazione art. 2087 c.c. in merito a responsabilità del datore di lavoro con riferimento a presunta malattia professionale per microtraumi provocati dalla postura e dalle vibrazioni meccaniche dei mezzi su cui aveva svolto le mansioni di conducente di linea.
La Corte ha chiarito che gli eventi – inerenti alla qualità usurante dell’ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell’organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo – restano fuori dall’ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 10/06/2016, n. 24139
Infortunio mortale del lavoratore che rimaneva impigliato nel nastro trasportatore in movimento (sub amputazione di un arto, con shock emorragico – esito letale).
Nel procedimento è stato valutato il comportamento del dipendente che svolgeva una ordinaria manovra di pulizia dell’impianto con rimozione di materiale ferroso.
La Corte richiama il recentissimo orientamento del sistema della normativa antinfortunistica: da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, si è passati ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Cassazione penale, Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016!).
Responsabilità (a diverso titolo) del datore di lavoro, del delegato e del preposto per carente e inadeguata informazione sui rischi connessi all’attività di impresa, formazione ed addestramento, attrezzatura non conforme alle normative antinfortunistiche.

(A cura di P. Rossi)


Condividi: