In G.U. Serie Generale n. 158 del 8 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto 19 maggio 2016, n. 123 che introduce una nuova voce nell’ambito dell’elenco delle biomasse atte alla combustione elencate nell’Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, parte II, Sez. IV, ossia i “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale”.
L’utilizzo di tali materiali come combustibili varrà in quanto siano rispettati i limiti riportati in Tabella ed è, invece, escluso in tutti i casi negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, Titolo II del D.Lgs. 152/2006.
Il provvedimento entrerà in vigore il 23 luglio 2016. (SB)


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