Novità a partire dal 2 agosto prossimo per l’utilizzo del letame di animali da allevamento ai fini della produzione di energia.

Il Reg. (UE) 2017/1262 del 12 luglio 2017 (pubblicato sulla GUCE n. L182 del 13 luglio 2017), modifica il Reg. (UE) n. 142/2011 (che a sua volta costituisce attuazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 sui SOA) per quanto riguarda l’uso di letame di animali d’allevamento come combustibile negli impianti di combustione.

Le modifiche riguardano innanzitutto l’art. 6, par. 8 del Reg. (CE) n. 142/2011, che prima contemplava solo il “letame di pollame”: ora il riferimento è al generico “letame di animali d’allevamento”.

Sono inoltre modificati gli Allegati III (“Smaltimento, recupero e uso come combustibile”) e XVI (“Controlli ufficiali”) del Reg. (UE) n. 142/2001. (GG)


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