Si segnala la risoluzione n. 98/E con cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che un’impresa agricola che produce energia fotovoltaica può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale se raggiunge i requisiti oggettivi durante il periodo di imposta.

La stessa ha ricordato che l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che la ragione o denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società agricola”.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Tale requisito formale deve tuttavia trovare un riscontro nell’attività in concreto svolta dalle società agricole.

Il legislatore ha incluso tra le attività agricole connesse anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica in quanto attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo. (SB)

 


Condividi: