Il D.L.vo 10 febbraio 2017, n. 28 ha introdotto le sanzioni per la violazione delle norme contenute nel Reg. (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose (GU n. 65 del 18 marzo 2017).

Le sanzioni, in vigore dal prossimo 2 aprile, riguardano le violazioni riguardanti le attività di:

  • notifica di esportazione (art. 3);
  • informazione sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche (art. 4);
  • esportazione delle sostanze chimiche che comportano obblighi diversi dalla notifica di esportazione (art. 5);
  • esportazione di sostanze/articoli il cui impiego è vietato nell’UE ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente (art. 6);
  • informazione sui movimenti di transito (art. 7);
  • informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate (art. 8).

Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie di importi anche molto elevati (fino a 120.000 Euro).

Le attività di vigilanza, accertamento ed irrogazione sono affidate all’Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza ed alle Regioni e Province autonome, a seconda delle rispettive competenze.

Il D.L.vo n. 28/2017 contiene anche un rimando alla L. n. 689/1981 per quanto non previsto nel Decreto stesso (art. 11). (GG)


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