Il Reg. (UE) 2017/706 della Commissione del 19 aprile 2017 (GUCE n. L104 del 20 aprile 2017), ha modificato l’Allegato VII del Reg. (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH) per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea.

In particolare è stato modificato il punto 8.3 dell’Allegato VII, in quanto come si legge nei “Considerando” del Regolamento, “le prescrizioni in materia di informazioni standard e le norme per gli adattamenti contenute nel punto 8.3 … dovrebbero essere riviste allo scopo di eliminare ridondanze rispetto alle norme stabilite negli allegati VI e XI e nelle parti introduttive dell’allegato VII di tale regolamento per quanto riguarda il riesame dei dati disponibili, la rinuncia agli studi relativi ad un endpoint tossicologico se le informazioni disponibili indicano che la sostanza risponde ai criteri di classificazione dell’endpoint tossicologico in questione, o di chiarire il significato che si intende dare all’espressione «rinuncia agli studi» per quanto riguarda le sostanze infiammabili a determinate condizioni”.

Con tale provvedimento è stato altresì abrogato il Regolamento (UE) 2016/1688.

Il Reg. (UE) n. 2017/706 è in vigore dal 10 maggio 2017 ma “si applica a decorrere dal 11 ottobre 2016” (art. 2). (GG)


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