Si segnala una criticità contenuta all’interno del D.L.vo 13 ottobre 2015, n. 172, che ha recentemente apportato numerose modifiche al D.L.vo n. 152/2006 per quanto riguarda la parte acque.
Il legislatore, probabilmente commettendo un errore formale, mediante il suddetto D.L.vo 13 ottobre 2015, n. 172 ha apportato modifiche alle lettere A.2.8-ter e A.2.8-quater, originariamente inserite (unitamente alla lettera A.2.8-bis) dopo la lettera A.2.8, sezione A, parte 2 nell’Allegato 1, Parte III, D.l.vo n. 152/2006 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. g), D.L.vo 10 dicembre 2010, n. 219 (in vigore dal 4 gennaio 2011). Tali lettere A.2.8-bis, A.2.8-ter e A.2.8-quater, tuttavia, non figurano nella nuova versione dell’Allegato 1, Parte III, D.L.vo n. 152/2006 come da ultimo sostituita dall’Allegato 1, D.M. 8 novembre 2010, n. 260 (in vigore dal 22 febbraio 2011). Pertanto, il legislatore con il D.L.vo 13 ottobre 2015 n. 172 ha presumibilmente ed erroneamente considerato – come ultima versione vigente dell’Allegato 1, Parte III, D.L.vo n. 152/2006 – quella risultante dalle modifiche apportate dal D.L.vo 10 dicembre 2010, n. 219, e non quella contenuta nel D.M. 8 novembre 2010, n. 260 (con evidenti perplessità sul fatto che un D.M., norma di rango inferiore, abbia modificato il testo di un D.L.vo). (GG)


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