Novità in materia di TARI in sede di conversione in Legge del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Decreto Milleproroghe).
E’ stato infatti previsto, durante il passaggio del testo in Commissione alla Camera dei Deputati, che per l’anno 2014 resteranno valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai singoli Comuni entro il 30 novembre 2014. Ciò in deroga all’art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, s’intendono prorogate di anno in anno.
Inoltre, il disegno di Legge di conversione del Decreto Milleproroghe dispone che gli enti che non hanno deliberato i Regolamenti e le tariffe TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle aliquote applicate per l’anno 2013, anche se in quell’anno trovava applicazione un tributo diverso, ossia la TARES.
Infine, eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio saranno recuperate nell’anno successivo.
Si noti, peraltro, che le norme appena richiamate sono contenute nel disegno di Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, su cui il Governo il 19 febbraio scorso ha ottenuto la fiducia dalla Camera, ed in quanto tali non hanno ancora forza di legge. Il termine per la conversione in legge del Decreto Milleproroghe è il 1 marzo 2015. (GG)


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