Con Risposta all’Interpello n. 402 del 10 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riguardo alla sovvenzione disposta da un Comune a favore del gestore del servizio rifiuti per coprire la perdita che quest’ultimo ha dovuto fronteggiare per effetto della riduzione della tassa sui rifiuti disposta dallo stesso Comune in favore di determinate utenze che – per l’emergenza sanitaria da COVID-19 – hanno visto sospesa la propria attività (con conseguente riduzione nella produzione di rifiuti).

Secondo l’Agenzia, “il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinario dovute all’emergenza da COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente”.

In sostanza, siccome il contributo in questione si inserisce in un rapporto contrattuale tra il Comune e il gestore del servizio rifiuti, esso non si configura come un mero trasferimento di fondi dal Comune al gestore a titolo di indennizzo (esente dall’imposta sul valore aggiunto), ma come una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione del servizio; di conseguenza, essa va fatturata dal gestore al Comune con l’applicazione dell’IVA in regime di split payment (ossia con il versamento dell’IVA all’Erario direttamente dalla P.A.).


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