L’entrata in vigore al 22 agosto scorso del nuovo D.P.R. 120/2017 non ha comportato la depenalizzazione delle condotte poste in violazione alla normativa previgente.

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 8026 del 20 febbraio 2018 ha per la prima volta chiarito, dall’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di Terre e Rocce da scavo, la portata dell’art. 27 “Disposizioni intertemporali, transitorie e finali” del D.P.R. 120/2017.

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Nel caso di gestione illecita di terre e rocce da scavo, gestite come sottoprodotti, in mancanza delle condizioni previste dalla normativa vigente al momento in cui è stata tenuta la condotta, l’abrogazione della stessa per effetto della nuova disciplina non comporta la depenalizzazione del fatto illecito in quanto l’art. 27 del D.P.R. 120/2017, per i piani e i progetti di utilizzo già approvati al momento dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (22 agosto 2017), dispone che restino disciplinati dalla normativa previgente, anche in caso di modifiche o aggiornamenti successivi.

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