Il Ministero dell’Ambiente con la nota del 30 giugno 2015 n. 0007692 ha risposto ad un quesito in merito alle attività di raccolta dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica (costituita in particolare dall’utilizzo delle cd ecobox, dove l’operazione di sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito viene eseguita dall’utilizzatore) e all’applicazione, in tale circostanza, dell’art. 266, comma 4 D.Lgs. 152/2006, secondo il quale “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. È stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della norma, è necessaria la presenza di un regolare contratto di manutenzione tra committente e manutentore, in grado di confermare che l’attività svolta sia identificata quale “attività di manutenzione”. Tale contratto dovrà prevedere, da un lato che l’attività di manutenzione sia realizzata esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto, dall’altro che la gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito di tale attività sia a carico del manutentore, non potendo i rifiuti essere stoccati presso il cliente, salvo che vi sia un’autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti in conto terzi presso l’azienda. Di conseguenza il FIR dovrà indicare come produttore del rifiuto l’impresa di manutenzione e, come sede del produttore dei rifiuti, il recapito della stessa. Nel campo “Annotazioni” dovrà, inoltre, essere evidenziato il luogo di svolgimento dell’attività di manutenzione e, quindi, di produzione dei rifiuti. (SB)


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