A partire dal prossimo 8 giugno entrerà in vigore il D.M. 30 marzo 2016, n. 78, recante il “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (pubblicato sulla GU n. 120 del 24 maggio 2016).
Il provvedimento è composto da 24 articoli e 2 Allegati. L’art. 4, comma 1 in particolare individua i soggetti tenuti all’iscrizione al SISTRI, costituiti da quelli indicati dall’art. 188-ter, D.L.vo n. 152/2006: il comma 2 ulteriormente dettaglia quali sono i soggetti che rientrano nelle categorie individuate ai sensi del succitato articolo (es. nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori).
Il Titolo II (artt. 6-11) delinea gli obblighi derivanti dall’applicazione del SISTRI, mentre il Titolo III (artt. 12-15) prevede disposizioni speciali per quanto riguarda le procedure di emergenza, per la gestione di speciali categorie di rifiuti, per i trasportatori e per gli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani.
All’interno delle “Disposizioni procedimentali” (Titolo IV) l’art. 16 reca norme relative all’attestazione dell’assolvimento degli obblighi del produttore di rifiuti, stabilendo che al produttore dei rifiuti è trasmessa una comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero o smaltimento, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi ex D.M. n. 78/2016.
Gli artt. 19 e 20 sono invece dedicati alle modalità operative semplificate, mentre gli artt. 21 e 22 riguardano il Catasto dei rifiuti.
Il D.M. n. 78/2016, che a partire dalla propria entrata in vigore abroga il D.M. n. 52/2011, si inserisce peraltro in un contesto che allo stato attuale, per quanto attiene il SISTRI, risulta particolarmente intricato. Si rammenta, a tale ultimo proposito, che con la sentenza n. 5569 dell’11 maggio 2016 il TAR Lazio, sez. III, ha ritenuto inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso presentato dalla SELEX contro il Ministero dell’Ambiente e CONSIP, con particolare riguardo al bando di gara con cui quest’ultima ha indetto la procedura per il nuovo affidamento in concessione del SISTRI. A ciò si aggiunga che il Governo ha recentemente trasmesso al Parlamento, in risposta ad un ordine del giorno dello scorso febbraio a firma della deputata del Movimento 5 Stelle Patrizia Terzoni, una relazione illustrativa sulle risorse erogate dallo Stato per la realizzazione e la gestione del SISTRI. Dal 2007 (anno in cui fu istituito il primo fondo) ad oggi il Ministero dell’ambiente ha versato per il SISTRI oltre 94 milioni di Euro, con un debito accumulato di oltre 233 milioni. Nella relazione è analizzato anche l’ammontare dei contributi pagati dalle imprese, nonché l’iter della procedura di affidamento in concessione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Anche dello “stato dell’arte” e delle prospettive future del SISTRI si tratterà nell’ambito della

Summer School GESTIONE RIFIUTI – Aspetti pratici e operativi

V EDIZIONE – 28/06/2016 – 30/06/2016 – RIVALTA (PC)
Relatori: Linda Collina, Stefano Maglia, Claudia Mensi, Eugenio Onori, Paolo Pipere

(GG)


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