In vigore dal 1° febbraio 2018 il nuovo DM 21 dicembre 2017, mediante il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto in materia di omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose, alla luce, come si legge nel testo, della necessità di una “semplificazione normativa del settore”. Da qui, il provvedimento si apre, infatti, con una lista di puntuali definizioni ed acronimi relativi ai riferimenti cardine della materia, tra i quali si segnalano, in particolare: l’ADR, l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (30 settembre 1957); il RID, il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (3 giugno 1999); l’ADN, l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (26 maggio 2000).

Il provvedimento detta, poi, disposizioni relative all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli, e apparecchiature a pressione, ed altre relativamente a rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati e riconosciuti. Chiude l’art. 6, relativo all’approvazione di organismi ed esperti per attività previste dai citati RID/ADR/ADN e codice IMDG (codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose), con annesso allegato.


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