Con la direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 sono state fissate norme comuni applicabili al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, atte ad assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Il provvedimento prevede, all’art. 6, che gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nel relativo allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori, purché nel rispetto di determinate condizioni, previa autorizzazione da parte della Commissione, che provvede ad aggiungere la deroga all’elenco delle deroghe nazionali dell’allegato I, capo I.3, dell’allegato II, capo II.3 o dell’allegato III, capo III.3.

 

Sulla base della richiesta, da parte di alcuni Stati membri, di inserire nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzarle ed ha, quindi, provveduto ad adottare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/936 del 29 giugno 2018. Gli Stati membri figuranti nell’allegato alla decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio, tali deroghe sono applicate senza discriminazioni e, se non indicato altrimenti, sono valide per un periodo di sei anni. Se uno Stato membro chiede la proroga di un’autorizzazione di deroga, la Commissione riesamina la deroga oggetto della domanda.


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