Il 12 ottobre 2023 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

Il regolamento in esame stabilisce norme uniformi che impongono:

a)

un limite dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo da una nave in arrivo, in sosta o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e

b)

un obbligo di usare l’alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply – OPS) o una tecnologia a zero emissioni nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

 

L’obiettivo del regolamento è quello di aumentare l’uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l’Unione, in linea con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica a livello dell’Unione al più tardi nel 2050, garantendo nel contempo il buon funzionamento del trasporto marittimo, creando certezza normativa per l’utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di tecnologie sostenibili ed evitando distorsioni nel mercato interno.

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A chi si applica questo Regolamento?
Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera, per quanto riguarda:

a)

l’energia utilizzata durante la sosta in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

b)

la totalità dell’energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

in deroga alla lettera b), la metà dell’energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e

d)

la metà dell’energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, se il porto di scalo precedente o successivo è sotto la giurisdizione di un paese terzo.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di proprietà o gestite da uno Stato e usate solo per scopi non commerciali.

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