Aggiornata la normativa comunitaria che regola il trasporto interno di merci pericolose.
Si tratta della direttiva 2008/68, in vigore dal 20 ottobre 2008, che stabilisce norme comuni per il trasporto in sicurezza di merci pericolose all’interno dei paesi dell’Unione europea, o tra gli stessi, su strada, per ferrovia o per via navigabile.

La direttiva riguarda, inoltre, aspetti quali il carico e lo scarico, il trasferimento a e da un altro mezzo di trasporto, nonché le soste nel corso del processo di trasporto, ed estende l’applicazione delle norme internazionali al trasporto nazionale di merci pericolose.

Essa poggia sui termini chiave di ADR, l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, ADN, l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e RID, i regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose, che compaiono come appendice C alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999.

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Con riferimento all’ADR, lo stesso accordo prevede un regolare aggiornamento (qui un approfondimento in materia di ADR).

Così, con la direttiva 2018/217 del 31 gennaio 2018, la Commissione Europea ha provveduto a sostituire il Capo I.1 “ADR” dell’allegato I alla direttiva 2008/68, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico. In pratica, a partire dal 3 gennaio 2018 deve essere applicata l’ultima versione modificata dell’accordo, restando inteso che il termine “parte contraente” è sostituito dal termine “Stato membro” come opportuno.

Gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alla nuova direttiva entro il 3 luglio 2018.

Qui i testi di riferimento: direttiva 2018/217direttiva 2008/68.


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