Il Ministero dell’Ambiente, con Decreto del 19 gennaio 2015, considerati una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela e la conservazione della fauna selvatica (tra i quali si segnalano la Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e quella di Rio de Janeiro sulla diversità biologica), ha individuato le specie alloctone escluse dall’applicazione della procedura indicata all’art.1, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. Dopo aver specificato, all’art. 1, le definizioni di specie “autoctone”, “alloctone” e “parautoctone”, nell’art. 2, si procede all’individuazione delle specie di Uccelli e Mammiferi parautoctoni, meglio specificate negli elenchi proposti agli Allegati 1 e 2 del suddetto Decreto. Si segnalano, a titolo esemplificativo: il coniglio selvatico, la lepre sarda, il daino, il fagiano comune e molti altri esemplari.
Il Decreto ministeriale entrerà in vigore in data 22 febbraio 2015. (RT)


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