• La certificazione dei biocarburanti: vi sono debolezze nel riconoscimento e nella supervisione del sistema
    Come affermato in una relazione della Corte dei conti appena pubblicata, le debolezze del sistema di certificazione dei biocarburanti sostenibili potrebbero nuocere al raggiungimento dei valori-obiettivo dell’UE per il 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
    Ai sensi della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, solo i biocarburanti certificati come sostenibili possono essere considerati dagli Stati membri ai fini del conseguimento dell’obiettivo del 10 % di energie rinnovabili nei trasporti entro il 2020. I biocarburanti immessi sul mercato dell’UE sono per lo più certificati tramite sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione europea. La Corte ha tuttavia concluso che detti sistemi risentono delle debolezze della procedura di riconoscimento della Commissione e della supervisione dei sistemi stessi.
    “I valori-obiettivo per il 2020 per le energie sostenibili nei trasporti sono importanti per l’ambiente nell’UE e per tutti gli utenti di mezzi di trasporto. Ma la verifica del raggiungimento di detti valori-obiettivo deve esser basata su dati attendibili e su un sistema di certificazione affidabile. Questo è ciò che la Corte si è prefissa di appurare tramite l’audit”, ha affermato Bettina Jakobsen, il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione.
    La Corte ha constatato che la Commissione non ha previsto l’obbligo che i sistemi volontari verifichino che la produzione di biocarburante non comporti rischi quali conflitti inerenti alla proprietà fondiaria, lavoro forzato/minorile, condizioni di lavoro inadeguate per gli agricoltori o pericoli per la salute e la sicurezza. La valutazione dei sistemi non riguarda l’impatto dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni sulla sostenibilità dei biocarburanti (quando viene coltivata, a fini alimentari, una superfice più estesa, per compensare l’impiego di colture alimentari a fini di produzione di biocarburanti). La Corte è consapevole che la valutazione dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni presenta difficoltà tecniche, ma in assenza di queste informazioni la rilevanza del sistema di certificazione risulta indebolita.
    Secondo la Corte, la Commissione ha concesso il riconoscimento a sistemi privi di procedure volte ad assicurare che i biocarburanti fossero effettivamente prodotti da rifiuti o che la materia prima rispettasse i requisiti ambientali. Alcuni sistemi non erano abbastanza trasparenti o erano diretti da solo pochi membri, e ciò ha accresciuto il rischio di conflitto d’interessi ed ha impedito l’efficace comunicazione con le altre parti interessate.
    La Commissione non esercita alcuna supervisione sul funzionamento dei sistemi volontari e pertanto non è certa che detti sistemi rispettino effettivamente le norme per le quali sono stati certificati o rilevino violazioni delle norme.
    Gli Stati membri sono responsabili dell’affidabilità delle proprie statistiche sui biocarburanti sostenibili che valgono per il conseguimento del valore-obiettivo del 10 % dell’energia nei trasporti. Secondo la Corte, tuttavia, dette statistiche potrebbero essere sovrastimate, dal momento che gli Stati membri hanno potuto includervi biocarburanti la cui sostenibilità non era stata verificata. Vi sono stati problemi anche in merito alla comparabilità dei dati.
    Nelle proprie raccomandazioni, la Corte invita la Commissione ad assicurarsi che i sistemi di certificazione:
    – valutino in quale misura la produzione di biocarburante comporti significativi rischi socio-economici e cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni;
    – verifichino il rispetto, da parte dei produttori di materie prime, dei requisiti ambientali per l’agricoltura;
    – forniscano prove sufficienti dell’origine dei rifiuti e dei residui usati per i biocarburanti.
    La Corte raccomanda alla Commissione di:
    – valutare se la struttura organizzativa dei sistemi riduca il rischio di conflitto d’interessi e se essi siano sufficientemente trasparenti;
    – verificare che il funzionamento dei sistemi certificati rispetti le norme presentate al momento del riconoscimento e che nell’ambito dei sistemi vengano istituiti sistemi trasparenti per le denunce;
    – ottenere dagli Stati membri elementi attestanti l’affidabilità delle statistiche sui biocarburanti da essi fornite ed armonizzare la definizione delle sostanze considerate come rifiuti.

    (A cura di M.A. Cerizza)


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