La direttiva 94/62/CE obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a ridurre l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, disponendo che le misure adottate assicurino che non sia superato un determinato numero annuo pro capite di tali borse, o un obiettivo equivalente in peso. Per valutarne una effettiva diminuzione occorrono un sistema armonizzato di comunicazione a livello di UE e una metodologia armonizzata di calcolo.

 

Così, con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/896, del 19 giugno 2018, la Commissione ha stabilito la metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale di borse di plastica leggere, calcolato e comunicato sotto forma di numero di peso. Nel primo caso, il riferimento è al numero totale di borse immesse nel mercato nazionale o alla somma del numero di borse calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori pagati dai consumatori e del numero di borse esenti; la comunicazione sotto forma di peso fa, invece, riferimento al peso totale delle borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato nazionale o alla somma del peso delle borse calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori pagati dai consumatori e del peso delle borse esenti.

 

I dati sulla produzione, importazione, esportazione e trattamento dei rifiuti di imballaggio dovranno essere comunicati per mezzo delle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato alla Decisione 2005/270/CE, mentre i dati sull’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero sono da comunicare per mezzo delle tabelle inserite nel medesimo allegato per effetto della nuova Decisione 2018/896: 4 o 5, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di numero; 6 o 7, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di peso.


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