Si segnala che dal 6 giugno 2018 saranno operative le nuove proroghe inerenti il divieto di utilizzo del piombo in alcuni componenti di veicoli.
Infatti, la Dir. (UE) 2017/2096 della Commissione del 15 novembre 2017 modifica l’Allegato II della Dir. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. Tale allegato elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’art. 4, parag. 2, lett. a), ma esso deve essere periodicamente modificato al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, sicché le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all’uso del piombo sono state riesaminate ad opera della nuova Dir. 2017/2096.

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Una valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che l’uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall’esenzione 2.c (leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica), 3 (leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo) e 5 (piombo negli accumulatori). Nel caso dell’esenzione 2.c, le informazioni più recenti suggeriscono che i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per tali materiali e componenti, per cui la Dir. ha proceduto a scindere l’esenzione 2.c in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti. Per quanto concerne l’esenzione 3, la valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che l’uso del piombo resta inevitabile per questi materiali: i sostituti possibili esistono, ma devono essere ulteriormente sviluppati. Pertanto, si è ritenuto opportuno fissare una nuova data per il riesame di tale esenzione, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.
Infine, la valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che per taluni materiali e componenti interessati dall’esenzione 5 esistono già le alternative al piombo, ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall’esenzione; per gli altri materiali e componenti interessati dall’esenzione 5, l’uso di piombo resta inevitabile. Anche in questo caso si è proceduto a separare tale esenzione in due sottovoci: una per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, e un’altra per i materiali e i componenti per i quali l’uso di piombo resta inevitabile.
La nuova Dir. 2017/2096 è stata pubblicata sulla GUUE L 299/24 del 16 novembre 2017, ma entrerà in vigore il 6 dicembre 2017. (MVB)


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