Il Decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, ha introdotto modifiche all’art. 15 del D. lgs n. 152 del 2006, in tema di VIA, prevedendo l’adozione di un Decreto, da parte del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, per definire i criteri e le soglie da applicare, ai fini di assoggettare i progetti indicati nell’Allegato IV alla Parte II del Testo Unico Ambientale alla procedura di Via, conformemente ai criteri indicati nell’Allegato V. Le soglie fissate in quest’ultimo Allegato saranno, perciò, integrate dalle disposizioni contenute del decreto ministeriale a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il Ministro dell’Ambiente, nell’interrogazione parlamentare n. 4-06940, ha precisato che le soglie fissate per le singole categorie progettuali dell’Allegato IV, ove previste, non sono più applicabili in quanto tali, poiché la procedura di assoggettabilità a VIA andrà effettuata a seguito di un esame “caso per caso”, indipendentemente dalle soglie dimensionali e criteri fissati dalle normative regionali e statali. Ciò al fine di riallineare il diritto interno a quello dell’Unione Europea ed assicurae una corretta applicazione della Direttiva (UE) n. 921 del 2011; nello stesso tempo sono stati previsti due strumenti specificatamente finalizzati a ridurre al minimo gli aggravi procedimentali del regime transitorio.
In primo luogo nel testo dello schema del decreto ministeriale, sono previste delle Linee Giuda da applicare ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, sottoposti all’esame “caso per caso”, in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di tale decreto, che saranno definiti facendo applicazione della nuova disciplina.
In secondo luogo, è stata inserita una nota esplicativa del regime transitorio circa l’assoggettabilità a VIA, in cui si stabilisce che la verifica “caso per caso” sarà contestualizzata negli iter autorizzativi dei progetti secondo modalità coerenti con la Direttiva VIA. Quest’ultima precisa, infatti, che non tutti i progetti di cui all’Allegato IV hanno ripercussioni di rilievo ambientale, per cui saranno sottoposti a VIA solo quelli che gli Stati membri ritengano impattanti in modo rilevante sull’ambiente e solo le modifiche ed estensioni a tali progetti che abbiano notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. Sussiste perciò un margine di discrezionalità degli Stati membri per affrontare le procedure di screening in modo efficace, secondo criteri conformi alla Direttiva. (RT)


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