Dopo anni di stravaganti, fantasiose e pericolose interpretazioni, finalmente una risposta definitiva alla annosa questione di quali sostanze ricercare (e come) in caso di rifiuti aventi voci speculari.

La Corte di Giustizia UE il 28 marzo (cause C487 e C489/17) ha infatti chiarito innanzitutto che gli Stati membri devono tener conto “della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, cosicchè le disposizioni della Dir. 98/08 non possono essere interpretate nel senso di imporre al detentore di un rifiuto obblighi irragionevoli, sia dal punto di vista tecnico che economico, in materia di gestione dei rifiuti”.

Pertanto “il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi”.

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E il principio di precauzione deve essere interpretato solo nel senso che, “qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso”.

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