Non è corretto che l’espressa indicazione nel progetto di bonifica di un codice CER venga autonomamente disattesa dal produttore (in base al fatto che il laboratorio di analisi proponga nel rapporto di prova un diverso CER), adducendo la mera condivisione dell’esito delle analisi con la committente.

Ciò tuttavia non toglie che il produttore, qualora l’esito delle analisi lo portino a ritenere di non condividere l’originaria ed ipotizzata classificazione, debba formalmente allertare la committente, gli organi di controllo e gli enti coinvolti della differente attribuzione del codice, motivando tale cambiamento e producendo copia del rapporto di prova. Si ribadisce che è responsabilità del produttore – e non del laboratorio – la corretta attribuzione del CER, a nulla rilevando il fatto che copia del rapporto sia stata informalmente trasmessa a tutti i soggetti coinvolti e nessuno abbia dato un riscontro.