Poiché il D.M. 8 aprile 2008 si limita a stabilire i requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta senza specificare nulla in merito agli obblighi di verifica e controllo, si ritiene che questi ultimi debbano rispondere ai principi generali in materia di gestione rifiuti: pertanto, il gestore dei centri di raccolta ha l’onere di verificare che i rifiuti gli siano conferiti da soggetti titolati al loro trasporto e detenzione.

Nel caso in cui il gestore accetti rifiuti conferiti da imprese non iscritte all’Albo (e quindi in palese violazione dell’art. 212, c. 8, oltre che della Circ. 437/Albo/Pres), in caso di contestazione a queste ultime del reato di cui all’art. 256, c. 1, D.L.vo n. 152/2006 questi può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso.