L’art. 190, D.L.vo n. 152/2006, nella versione ritenuta attualmente vigente, non cita espressamente – fra i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico – il caso dei Centri di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008; tale circostanza ha generato numerosi dubbi interpretativi stante l’obbligo, contenuto in tale D.M., di tenere uno “schedario” numerato progressivamente e conforme ai modelli ivi allegati.

Diversamente, la fattispecie contenuta nell’art. 190, comma 9, D.L.vo n. 152/2006, nella nuova formulazione in vigore a partire dalla piena operatività del SISTRI, prevede in maniera chiara l’applicazione, per espressa previsione di legge (stante il rimando alle “operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm)”, D.L.vo n. 152/2006), ai Centri di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati ex D.M. 8 aprile 2008. Per tali Centri, quindi, ed in ossequio alla lettera della norma e partire dalla data in cui il SISTRI diventerà pienamente operativo (attualmente individuabile nel 1 gennaio 2016), la tenuta del registro sarà obbligatoria per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, mentre non sarà necessaria per quelli non pericolosi.

Si ritiene inoltre che il gestore del servizio pubblico potrà tenere il registro di carico e scarico per conto del Comune di riferimento, sebbene la nuova formulazione dell’art. 190 non lo specifichi: ciò in quanto il gestore è il soggetto che in concreto gestisce i flussi di rifiuti conferiti al Centro di raccolta. Del resto, tale circostanza trova conforto anche nel disposto secondo periodo del comma 11, in base al quale la registrazione del carico e dello scarico “può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta”. Concretamente, quindi, il registro ai sensi del novellato comma 11 dell’art. 190 potrà essere intestato al Comune, in quanto produttore dei rifiuti urbani, mentre la tenuta del medesimo (preparazione, vidimazione, compilazione, stampa e archiviazione) sarà concretamente effettuata dal gestore del servizio.

Eventuali sanzioni (peraltro di natura esclusivamente amministrativa) relative all’omessa tenuta del registro di carico e scarico, ai sensi dell’art. 258, D.L.vo n. 152/2006, saranno conseguentemente irrogabili in prima battuta al gestore, in quanto soggetto che materialmente tiene e gestisce tale documento per conto del Comune. Tale considerazione risulta peraltro in linea con i compiti del gestore del Centro di raccolta consistenti nella vigilanza e nel controllo sui conferimenti dei rifiuti in ingresso, nonché nella predisposizione della documentazione di gestione del Centro stesso (es. schedario dei rifiuti di cui agli Allegati 1A e 1B). Si ritiene, tuttavia, che il gestore in tali casi potrà eventualmente rivalersi nei confronti dell’amministrazione comunale.