La nozione di RAEE dual use, contenuta nel D.L.vo n. 49/2014, non è sinonimo di rifiuto assimilato ai sensi del D.L.vo n. 152/2006: pertanto, tali rifiuti – sebbene la legge preveda la possibilità di inserirli all’interno del circuito dei rifiuti urbani – mantengono la qualifica di rifiuti speciali, e come tali devono essere gestiti.

Quindi i RAEE dual use devono necessariamente essere accettati in un Centro di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 ed nelle ecostazioni autorizzate ai sensi dell’art. 208, D.L.vo n. 152/2006.

Il trasporto di RAEE dual use deve essere accompagnato dal FIR (e nel caso dei rifiuti classificati come pericolosi anche dalla documentazione SISTRI), proprio in quanto gli stessi mantengono la natura di rifiuti speciali.

Per quanto attiene all’iscrizione all’Albo necessaria per il conferimento dei RAEE dual use ai Centri di Raccolta, è corretto richiamare il disposto della Circolare n. 437 del 29 maggio 2015 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che rileva come l’art. 212, comma 8, D.L.vo n. 152/2006 non distingua fra rifiuti speciali e assimilati agli urbani. Pertanto, i conferimenti di RAEE dual use presso i Centri di Raccolta devono essere effettuati previa iscrizione all’Albo in categoria 2-bis; tuttavia, la categoria di iscrizione corretta sarà la 3-bis qualora il RAEE dual use sia gestito nell’ambito del ritiro “uno contro uno”, effettuato da distributori, installatori o centri di assistenza tecnica. Qualora si tratti di RAEE derivanti dal ritiro “uno contro uno”, il relativo trasporto richiede sempre lo specifico documento di trasporto RAEE di cui al D.M. n. 65/2010.