Al fine di stabilire la natura urbana o speciale di un rifiuto non rileva il fatto che il luogo in cui i rifiuti si formano (nella specie, un magazzino) sia o non sia assoggettato alla tassa sui rifiuti (TARI). Ciò in quanto l’applicazione o meno della TARI consegue all’attribuzione della qualifica di urbano (o assimilato) oppure speciale al rifiuto, che deve essere condotta sulla base del criterio dell’origine (cfr. art. 184, comma 1, D.L.vo n. 152/2006): i rifiuti derivanti dall’esercizio di un’attività economica, condotta da un ente, un’impresa o un libero professionista, sono comunque da classificarsi come “rifiuti speciali”.

Ciò posto, con riferimento allo specifico caso dei rifiuti di cui al quesito, si è in presenza di rifiuti che, seppur speciali per origine avendo riguardo alla loro complessiva provenienza (in quanto fisicamente provenienti da magazzini destinati allo svolgimento di attività industriali), possono essere assimilati agli urbani dal Comune tramite proprio Regolamento sulla base di un elenco definito dallo Stato con delibera del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27 luglio 1984.