Nella nuova formulazione dell’art. 190 – interamente riscritto dal D.L.vo 116/2020 – è stato specificato che per i commercianti, gli intermediari e i consorzi (art. 190, co. 3, lett. b), l’annotazione va effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino, in quanto la precedente formulazione (che era riferita alla “data di transazione”) non consentiva una chiara determinazione temporale circa il momento di decorrenza dell’obbligo di annotazione.

Alla luce del nuovo art. 190 e in mancanza di indicazioni in merito sia nel D.M. 1 aprile 1998, n. 148 che nella norma di rango primario (D.L.vo 152/2006), a parere di chi scrive, l’intermediario – non dovrà effettuare alcuna annotazione sul registro di C/S in quanto il rifiuto non è mai arrivato all’impianto di destino; tuttavia, si potrà trasmettere una comunicazione al trasportatore e al destinatario attestante la mancata intermediazione.