Il fatto che il produttore dei contatori gas li classifichi quali AEE non implica che i medesimi, alla loro dismissione, debbano essere considerati, e quindi gestiti, come RAEE: ciò principalmente per il fatto che i contatori sono parte essenziale (seppur finale) della rete di distribuzione del gas, che è da intendersi quale installazione fissa di grandi dimensioni e che è esclusa dal campo di applicazione del D.L.vo 49/14 (attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE), ai sensi dell’art. 3 dello stesso. Ciò vale per l’installazione come per la sua parte.

Nulla toglie, quindi, che il prodotto sia concepito quale apparecchiatura elettrica ed elettronica, ma che la sua gestione a fine vita segua regole differenti: è lo stesso 9° Considerando della direttiva 2012/19/UE che precisa come gli obiettivi della stessa possano essere raggiunti senza includere nel suo ambito d’applicazione anche gli impianti fissi di grandi dimensioni (eccezione fatta per quelle apparecchiature che non sono progettate ed installate precisamente in quanto elemento di detti impianti, ma che ciò nonostante siano idonee a svolgere la loro funzione anche ove non siano elementi di tali impianti: in tal caso, allora, rientrano nel campo di applicazione della Dir. 2012/19/UE).