Per quanto attiene all’attività di sgombero di rifiuti in locali destinati a usi abitativi o in cantine o solai effettuata dalle Cooperative sociali, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che i rifiuti che ne sono oggetto devono ritenersi rifiuti urbani preesistenti all’attività posta in essere da dette cooperative.

Ciò significa che la Cooperativa sociale non è da ritenersi “produttore” dei summenzionati rifiuti, secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006.

Da quanto sopra consegue che, per poter svolgere l’attività di sgombero civile in questione, il presupposto necessario è l’iscrizione alla Categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) che individua dei requisiti minimi particolarmente stringenti; non, invece, come si potrebbe erroneamente pensare, alla Categoria 2-bis (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Più precisamente, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 4 della Deliberazione prot. n. 05/ALBO/CN del 3 novembre 2016, recante “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5”, “Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato “D” riguardanti i servizi medesimi”.