La disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto è contenuta nell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che una sostanza od un oggetto cessano di essere classificati quali rifiuti solo se, ad esito di un’attività di recupero, essi corrispondono a determinati criteri adottati, specificamente per le singole o per le categorie di sostanze od oggetti, nel rispetto delle condizioni elencate nel c. 1 del citato articolo.

Nelle more dell’adozione dei regolamenti comunitari e/o dei decreti ministeriali previsti ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2, il Legislatore ha disposto che continuano ad applicarsi i criteri definiti dal D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002 n. 161 e D.M. 17 novembre 2005 n. 269.

Con la nota n. 10045 del 1 luglio 2016 il Ministero dell’Ambiente ricorda che sono individuate tre modalità di definizione dei criteri end of waste, gerarchicamente ordinate: i criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di applicazione, su quelli previsti dai decreti ministeriali; questi ultimi, a loro volta, prevalgono – salvo uno specifico regime transitorio – sui criteri che le regioni (o gli enti delegati) definiscono in sede di autorizzazione ordinaria; in via residuale, le Regioni o gli enti delegati possono, in sede di autorizzazione nonché di Aia, definire i criteri end of waste previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate dall’art. 184-ter, c. 1, del D.L.vo 152/06 rispetto a rifiuti non oggetto di regolamentazione da parte dei regolamenti europei o dei decreti ministeriali.

Di recente, il Tar Veneto, con sentenza n. 1422 del 28 dicembre 2016 ha ribadito, richiamando la nota suindicata, che “In sede di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 D.Lgs. 152/2006, quindi anche in regime di AIA, le Regioni possono definire criteri “End of Waste” sempre che per la stessa tipologia di rifiuti tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con un decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 184-ter e nel rispetto del quadro dei criteri generali delineato dal comma 1 del medesimo articolo”.