Sul punto, l’art. 185-bis, comma 2, lettera c) del D.L.vo n. 152/2006 è piuttosto chiaro: il deposito temporaneo dei rifiuti “deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute”.

Stante la mancanza di una specifica definizione normativa, è la giurisprudenza della Cassazione a chiarire cosa si intenda per “categorie omogenee di rifiuti”. A tal proposito, si segnala la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 11492 del 19 marzo 2015 secondo la quale “ai fini della verifica del requisito dell’omogeneità delle categorie di rifiuti, richiesto dall’art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3, D.L.vo n. 152/2006 [oggi il riferimento è l’art. 185-bis del D.L.vo 152/06] per l’integrazione della fattispecie del deposito temporaneo, occorre rilevare che tali categorie non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’art. 184, D.L.vo n. 152/2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione e precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sicché anche l’omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini”. A conferma di tale posizione, una più recente sentenza della Corte (Cass. III Pen., n. 17184 del 27 aprile 2016) chiarisce che “lo stoccaggio alla rinfusa esclude ex se la regolarità del deposito e, in ogni caso, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria, il rispetto di tutte le modalità tecniche costituisce preciso onere di chi lo effettua”.

La suddetta norma afferma, infatti, che in caso di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi dovranno applicarsi di tutte le possibili norme tecniche riferiti alla sostanza pericolosa in essi contenuta. Ad esempio, se il rifiuto è infiammabile sarà soggetto anche alle disposizioni che disciplinano il deposito delle sostanze infiammabili. La lettera d) dell’art. 185-bis, comma 2 del D.L.vo 152/06 dispone che ai rifiuti pericolosi debbano applicarsi le norme relative all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Ciò significa che, in fase di deposito temporaneo, sui colli contenenti rifiuti pericolosi dovranno applicarsi i pittogrammi che identificano le caratteristiche di pericolo delle sostanze in essi contenute, secondo le disposizioni di cui al Reg. europeo 1272/2008. La suddetta disciplina ambientale andrebbe, inoltre, raccordata con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che impone precisi obblighi in materia di informazione degli operatori, anche tramite etichettatura, sui rischi derivanti dall’interazione con determinate sostanze.