Il reato di “Inquinamento ambientale” e quello di “Disastro ambientale” sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 452-bis c.p. e 452-quater c.p., entrambi introdotti dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente),

Per il primo è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 per chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Per il secondo è prevista la reclusione da cinque a quindici anni in caso, alternativamente, di alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sebbene le condotte punite dalle due fattispecie possano sembrare simili e non sempre, in concreto, facilmente distinguibili, la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, n. 46170 del 3 novembre 2016, ha sottolineato come ad assumere rilievo nella distinzione tra la fattispecie di inquinamento ambientale e quella, più grave, di disastro ambientale è, tra l’altro, la reversibilità o meno del fenomeno inquinante.