Secondo la normativa vigente, ai sensi dell’art. 272, co. 5, D.Lvo 152/2006, le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti non sono soggette all’obbligo di richiesta dell’autorizzazione alle emissioni.

Nel caso di specie, a parere di chi scrive, considerato che non sia necessario un impianto di aspirazione forzato e che lo sfiato sarebbe esclusivamente adibito ad assicurare un adeguato microclima interno (in relazione alla salubrità dell’aria e umidità) e non preposto all’evacuazione di inquinanti, si ritiene che le emissioni provenienti dallo sfiato non siano soggette all’obbligo di richiesta dell’autorizzazione alle emissioni. Ad avviso di chi scrive, si suggerisce comunque di comunicare all’Autorità competente, in via cautelativa e preventiva, la presenza dello sfiato. Successivamente sarà l’Autorità competente a prenderne atto e fare le proprie valutazioni.