Il FIR, unitamente al registro di carico e scarico, debitamente integrati, come previsto dalla Circolare GAB/DEC/812/1998, punto 1, lett. k), costituiscono prove documentali privilegiate per l’esatta tracciabilità della gestione rifiuti (compresa la fase del trasporto).

In relazione a tali documenti vale il principio, non sancito in una specifica disposizione di legge ma deducibile dalle norme della buona prassi, per cui essi non dovrebbero mai essere oggetto di correzione, o perlomeno, nel caso di meri errori materiali, sugli stessi non dovrebbero essere effettuate cancellazioni che non permettono più di risalire alla compilazione originaria. Per contro, si potrebbero ipotizzare correzioni di questo tipo: riga sopra al dato errato e riscrittura accanto corretta, con relativa nota dell’errore di compilazione nell’apposito spazio riservato alle “Annotazioni”.

La prassi rivela inoltre l’utilità di indicare – sempre utilizzando il campo delle “Annotazioni” – le motivazioni dell’annullamento della registrazione, con una dicitura quale “Errore materiale di trascrizione …”.

Ciò posto in merito alle modalità di correzione degli errori sul FIR, si ritiene che le lettere utilizzate per comunicare per iscritto determinate inesattezze siano sostanzialmente prive di valore ai fini pubblicistici: le eventuali correzioni dei dati errati dovranno essere pertanto svolte alle condizioni sopra riportate. Peraltro, tale circostanza non inficia il fatto che siffatte comunicazioni possano comunque essere inviate, a fini informativi e di collaborazione con gli altri attori della gestione dei rifiuti, ma che – come detto – non avranno valore se non appunto a scopo informativo fra le parti: di per sé sole non saranno dunque sufficienti a garantire la corretta compilazione della documentazione inerente la gestione dei rifiuti.