Nella prassi è frequente il caso che l’impianto di destino finale riscontri un peso differente rispetto a quello indicato in partenza dal produttore o dal detentore dei rifiuti oggetto di trasporto. Ciò potrebbe essere dovuto, ad esempio, al fatto che il peso dichiarato è in realtà un peso stimato, dovuto all’assenza di pesatura da parte del produttore, mentre il destinatario usualmente pesa il rifiuto all’atto dell’accettazione, oppure alla circostanza che i sistemi di pesatura del produttore e del destinatario sono tarati in modo differente.

Com’è noto, nel FIR deve essere indicata la “Quantità di rifiuti”, ed è inoltre possibile avvalersi dell’opzione “Peso a verificarsi a destino”, barrando la relativa casella.

Nella normativa vigente in materia non vi è alcun obbligo di barrare, sul FIR, la casella “Peso a verificarsi a destino”; tuttavia, in un’ottica cautelativa, si suggerisce di avvalersi comunque di tale opzione, soprattutto nel caso in cui si sia in presenza di una stima di peso. Si noti, a questo proposito, che eventuali divergenze di peso potrebbero essere – in ultima analisi – oggetto di sanzione da parte dell’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 258, D.L.vo n. 152/2006 (nella formulazione attualmente vigente) per indicazione di dati inesatti nel FIR o nel registro.

L’impianto che riceve i rifiuti con difformità di peso – ferma la necessità di avvertire il produttore e qualora la differenza di peso sia ritenuta accettabile – dovrà quindi riportare il peso verificato a destino nell’apposito spazio a ciò riservato, di modo che poi tutti gli operatori abbiano un uguale documento.