Il D.M. 1 aprile 1998 n. 145, all’art. 5 specifica che le tipografie autorizzate predispongono i formulari di identificazione dei rifiuti che devono essere numerati progressivamente anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie. Inoltre, impone l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione alle tipografie, unitamente ai dati identificativi delle stesse, su ciascuno degli stampati.

Mentre rileva l’identica numerazione da parte della stessa tipografia, non dovrebbe destare perplessità il fatto che detta numerazione provenga da due differenti tipografie. In tal senso dovrebbe essere interpretata la progressività della numerazione.

Ciò in quanto l’unicità del formulario che consente la tracciabilità dei rifiuti emerge da ulteriori elementi, quali l’indicazione degli estremi delle tipografie sugli stampati, nonché le altre indicazioni necessarie a identificare il rifiuto e il suo trasporto. Tanto più che il legislatore, al fine di un maggior controllo sulla movimentazione, ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul formulario con quelli riportati sul registro di carico e scarico.

La correttezza degli ulteriori dati riportati e l’evidenza che si tratta di due differenti situazioni riportanti ciascuna i propri estremi (ad es. diverso produttore e trasportatore dei rifiuti), sono di per sé idonee al rispetto della finalità perseguita dalle norme in tema di trasporto rifiuti, ossia la tracciabilità degli stessi.