Il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra definisce l’“operatore” come “la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore” (art. 2, par. 1, n. 8).

A livello nazionale il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 precisa che “Con riferimento alla definizione di operatore di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006 [tale provvedimento è stato abrogato, tuttavia il riferimento può intendersi all’art. 2, par. 1, n. 8), Reg. (UE) n. 517/2014], il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”.

Secondo quanto riportato sul sito ISPRA (sezione FAQs 2016, quesito n. 4), “l’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi (devono sussistere contemporaneamente):

1) libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;

2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);

3) il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.”.

Alla luce di quanto sopra ISPRA conclude che “nella maggioranza dei casi il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è l’operatore”.

Tuttavia, prosegue ISPRA in conformità al disposto della norma nazionale, il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto può formalmente delegare ad una persona o Società esterna (tramite apposito contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema: la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione FGas dovrà quindi essere svolta da tale Società, con conseguente inserimento dei relativi dati nell’anagrafica relativa all’operatore.