Il gesso di defecazione, ottenuto da un’operazione di recupero di fanghi di depurazione (rifiuti) in un impianto debitamente autorizzato, può essere un prodotto destinato alla commercializzazione ad altre aziende, le quali lo utilizzano quale ingrediente per produrre carbonato di calcio di defecazione piuttosto che substrati di coltivazione, sempre che risultino oggettivamente provati dall’Azienda che lo intende commercializzare:

a) l’attualità d’impiego dell’output del processo di recupero, e che tale impiego avvenga in ambiti applicativi noti e preventivamente individuati, conosciuti e definiti (fini agronomici);
b) l’esistenza di un mercato o di una domanda, a dimostrazione della sua utilità da parte di una pluralità di soggetti disposti ad acquistarlo;
c) il possesso, da parte dell’output dell’operazione di recupero, di caratteristiche predeterminate (requisiti tecnici), le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo (scopi specifici) e la conformità tanto alla legislazione cogente applicabile (normativa) quanto alle norme tecniche relative a quel genere di bene (standard);
d) la sussistenza, in fase d’uso, delle garanzie ritenute irrinunciabili per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.

Laddove sia oggettivamente dimostrata la contestuale sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art. 184-ter, allora, si può ragionevolmente ritenere che il gesso di defecazione abbia destinazione agronomica libera.