La Circolare prot. n. 1414/ALBO/PRES del 10 luglio 2007 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce che il rifiuto proveniente dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani:

– deve intendersi prodotto dall’impresa che svolge tale attività;
– deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso;
– deve essere identificato con il CER 16.10.021;
– per essere trasportato dalla stessa impresa produttrice, richiede l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, c. 8, D.L.vo 152/06.

In dottrina è pacifico che l’acqua sporca derivante dal lavaggio del cassonetto costituisce un rifiuto liquido a tutti gli effetti, in quanto non ricorrono i presupposti giuridici per l’applicazione del concetto di scarico (art. 74, c. 1, lett. ff)). Anche la giurisprudenza ha confermato che “la qualificazione data ai reflui utilizzati per il lavaggio dei cassonetti … quali rifiuti liquidi risulta corretta” (così Cass. Pen., sez. III, n. 12476 del 3 aprile 2012).